Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15771/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied in a housing eviction case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Manai Mongi inadmissible, ruling that the first-instance court correctly applied the principle that generic mitigating circumstances require specific factual justification. The appellant argued for the application of Article 62-bis of the Penal Code based on a state of necessity regarding his long-term illegal occupation of a property. The court rejected this, citing established jurisprudence that such necessity only applies to immediate, transient dangers, not to the permanent need for housing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis c.p.; The court holds that a state of necessity arising from the danger of grave harm to a person does not justify illegal occupation of real estate merely to resolve a permanent housing need, as such necessity must be current and transient.

Parole chiave

Generato dall'IA
state of necessity illegal occupation generic mitigating circumstances housing rights Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal transient danger fabbisogno abitativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
art. 2 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 10694 del 30/10/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI MONGI nato il 09/03/1967 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Manai Mongi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti cieneriche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (s veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessone delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, inoltre, nel caso di specie, nel non dare rilevanza allo stato di necessità, invocato dalla difesa ai fini dell'applicazione delle circostanze ex art. 62-bis, cod. pen., dando conto del lungo periodo di occupazione dell'immobile, la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa" (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019 Ud. (dep. 27/03/2020) Rv. 278520 - 0); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.m• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore II/