Italian Court dismisses appeals as merely reiterative of lower court arguments violating procedural preclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three individuals inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued for a re-evaluation of the lower court's reasoning, but the court found their submissions were merely repetitive of the arguments already presented to the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appellate court's decision was logically sound and free from defects, rejecting any attempt to re-examine the case at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must not merely reiterate lower court arguments; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AYARI MOHAMED nato il 15/05/1989 JAMMEH AMADOU nato il 06/12/1980 CUOMO DOMENICO nato a NAPOLI il 31/10/1974 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Cuomo Domenico, Ayari Moharrip<ed e Jamrneh A,madou; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cuomo è meramente reiterativo delle censure già proposte con l'atto di appello e prospetta una diversa lettura dei dati processuali, operazione non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati (si vedano, in particolare, le pagg. da 14 a 12; considerato che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Jammeh e Ayaru sono anche essi reiterativi di quanto già eccepito con gli atti di appello, sui quali la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta alle pagg.20 e 21 della sentenza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il