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Ordinanza — n. 15767/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15767/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: NOTO GIANLUCA nato a NAPOLI il 26/04/1974 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento con cui veniva accolta la richiesta del difensore di Gianluca Noto di applicazione della detenzione domiciliare - in cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 53 e SS.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15767/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 689 del 1981, 4-bis I. n. 354 del 1975, e del vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Invero, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, n. 3 cod. pen. (cd. dissociazione attuos.a) comporta l'esclusione automatica dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, PG c/Gallo, Rv. 284407 - 02). Con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo avvenuto detto riconoscimento, non sussisteva alcun divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione sanzione disciplinare del notaio differimento dell'esecuzione della pena reato di coazione annullamento della cittadinanza agevolata detenzione eccessiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: NOTO GIANLUCA nato a NAPOLI il 26/04/1974 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso il provvedimento con cui veniva accolta la richiesta del difensore di Gianluca Noto di applicazione della detenzione domiciliare - in cui si duole dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 53 e SS.

I. n. 689 del 1981, 4-bis I. n. 354 del 1975, e del vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Invero, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, n. 3 cod. pen. (cd. dissociazione attuos.a) comporta l'esclusione automatica dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, PG c/Gallo, Rv. 284407 - 02). Con la conseguenza che, nel caso in esame, essendo avvenuto detto riconoscimento, non sussisteva alcun divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.