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Ordinanza — n. 15766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Massimo Cakendo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con lo snodo centrale del ragionamento del Tribunale, che ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato e della testimone a discarico in applicazione del consolidato principio in base al quale il "giustificato motivo' rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, è pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che la mazza in legno tipo baseball rientra tra gli oggetti che la prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, equipara alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01). 1.2. L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve- entità che attenua il reato (cfr.

Parole chiave

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porto abusivo di armi giusto motivo imbarcazioni da diporto eccezione di illegalità giustificato motivo per il mancato uso infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO MASSIMO nato a NAPOLI il 03/09/1978 avverso la sentenza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di LAGONEGROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Massimo Cakendo non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con lo snodo centrale del ragionamento del Tribunale, che ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato e della testimone a discarico in applicazione del consolidato principio in base al quale il "giustificato motivo' rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (da ultimo Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187).

In ogni caso, è pacifico approdo dlela giurisprudenza di legittimità che la mazza in legno tipo baseball rientra tra gli oggetti che la prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, equipara alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo" (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01). 1.2. L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve- entità che attenua il reato (cfr.

Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262) e che nella specie si versa in quest'ultima ipotesi, tenuto conto delle modalità di consumazione del fatto, delle caratteristiche dell'arma e della personalità dell'imputato 2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

< Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jI ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensor