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Ordinanza — n. 15763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence by execution judge alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Nicola Corso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly revoked the suspended sentence because Corso committed a new crime within the five-year period following the original sentence's finality. The cassation court rejected the argument that the execution judge lacked authority, affirming that only the trial judge can revoke the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The judgment on the revocation of a conditional suspension of sentence must be rendered by the trial judge, not the execution judge, rendering appeals against execution judges' decisions on this matter inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension revocation execution judge authority trial judge competence new crime within five years inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 c.p.
A fronte, invero, di un'ordinanza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica che fa corretta applicazione dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO NICOLA nato a TIVOLI il 08/09/2000 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nicola Corso - nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell'esecuzione non consentita, per non avervi provveduto il Giudice della cognizione, unico ad essere abilitato ex lege, di cui peraltro non era acquisito il fascicolo - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

A fronte, invero, di un'ordinanza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica che fa corretta applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., revocando di diritto la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, irrevocabile il 3 ottobre 2019, per avere Corso nel quinquennio dall'irrevocabilità di detta sentenza e precisamente il 2 ottobre 2021 commesso un delitto (furto aggravato) per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non sospesa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.