Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise penalty responsibility objection in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Cristian Salerno inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Salerno argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding his criminal liability based on contradictory testimonial evidence. The court rejected this generic complaint because the specific objection to the application of Article 131-bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances was not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal objection regarding criminal liability based on contradictory testimony is inadmissible if not specifically deduced in the appeal, as it must be raised with the appeal to be considered.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CRISTIAN nato a PALERMO il 10/02/1995 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso di Cristian Salerno - relativa al vizio di motivazione circa la responsabilità penale, che sarebbe fondata su risultanze testimoniali contraddittorie - oltre ad essere assolutamente generica, non è ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l'appello (nel quale ci si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.