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Ordinanza — n. 15760/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding subjective element of preventive measure violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Katia Giacalone's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Giacalone argued the lower courts failed to analyze the subjective element of the preventive measure violation due to lack of motivation. The court rejected this, noting the first and second instance judgments already established the violation through the defendant's absence and refusal to state her location.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against judgments for lack of motivation or violation of law regarding the subjective element of preventive measure violations are inadmissible if the lower courts have already substantiated the violation through the defendant's conduct and refusal to comply with obligations.

Parole chiave

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preventive measure violation subjective element lack of motivation inadmissible appeal procedural costs home detention Cassation Court assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE KATIA nato a PALERMO il 06/11/1975 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Katia Giacalone di cui al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso - nei quali il difensore lamenta rispettivamente mancanza di motivazione, vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere i giudici di merito approfondito gli elementi costitutivi della violazione della misura di prevenzione contestata e in particolare l'elemento soggettivo della stessa - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata, integrate altresì dalla pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo. In dette pronunce, invero, si evidenzia che: - l'imputata, non presente nel proprio domicilio nell'orario di cui alla prescrizione, contattata telefonicamente, rispondeva di essere stata sfrattata dall'appartamento e di trovarsi "in giro"; - non vi è dubbio in ordine all'elemento oggettivo, oltre che all'elemento soggettivo, non avendo la suddetta specificato dove si trovasse al momento del controllo, così rendendo palese la sua volontà di trasgredire all'obbligo impostogli di permanenza domiciliare in orario notturno; - non rilevano le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale, essendo sufficiente la consapevolezza degli obblighi da adempiere e la cosciente volontà di inadempimento degli stessi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 mar