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Ordinanza — n. 15759/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's refusal to recognize criminal continuity, but the court found his arguments generic and requesting impermissible merit reviews. The court determined that the temporal distance between crimes and lack of evidence for premeditation justified the lower court's factual assessment without needing further scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that solicit impermissible merit reviews or are manifestly unfounded are inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal arguments merit review prohibition criminal continuity refusal court costs and fine criminalità persistente recidiva nell'infrazione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIONE MATTEO nato a VENOSA il 24/08/1954 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata nonché la memoria tempestivamente depositata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Matteo Liccione nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze deglii accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (furti aggravati), commessi in un arco temporale di circa quattro mesi in diversi contesti territoriali, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi, a cominciare dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale, sintomatici della tendenza alla sistematica e contingente commissione di illeciti di indole probatoria, individuati quale fonte dei propri indebiti guadagni.

In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano più plausibilmente espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. 1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla dii concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere e