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Ordinanza — n. 15757/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15757/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15757/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'unico motivo dedotto da Loredana Ferrara, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre che le circostanze attenuanti generiche, l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la condotta processuale dell'imputata, la vita antecedente ai fatti, i plurimi precedenti penali per quanto risalenti nel tempo, la pericolosità dell'oggetto trasportato fuori dall'abitazione ed il particolare contesto in cui è ha avuto luogo la consumazione del reato da parte di persona che era sottoposta alla misura alternativa dlela detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15757/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre che le circostanze attenuanti generiche, l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la condotta processuale dell'imputata, la vita antecedente ai fatti, i plurimi precedenti penali per quanto risalenti nel tempo, la pericolosità dell'oggetto trasportato fuori dall'abitazione ed il particolare contesto in cui è ha avuto luogo la consumazione del reato da parte di persona che era sottoposta alla misura alternativa dlela detenzione domiciliare.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena gravità della pena misura sostitutiva della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva quantificazione del danno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LOREDANA nato a PALERMO il 21/08/1980 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Loredana Ferrara, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre che le circostanze attenuanti generiche, l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, la condotta processuale dell'imputata, la vita antecedente ai fatti, i plurimi precedenti penali per quanto risalenti nel tempo, la pericolosità dell'oggetto trasportato fuori dall'abitazione ed il particolare contesto in cui è ha avuto luogo la consumazione del reato da parte di persona che era sottoposta alla misura alternativa dlela detenzione domiciliare.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi