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Ordinanza — n. 15756/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance residence obligations under Art. 75 D.Igs. 159/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Mirco Corradengo's appeal inadmissible, upholding his conviction for violating special surveillance measures. The defense argued that the specific violation of residence obligations did not constitute the crime under Article 75, Paragraph 2 of D.Igs. n. 159/2011. The court rejected this, citing consistent precedent that such violations inherently integrate the criminal offense regardless of the specific prescription breached.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; The violation of residence obligations imposed by special surveillance measures constitutes the crime under Article 75, Paragraph 2 of D.Igs. n. 159/2011, as established by consistent case law.

Parole chiave

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special surveillance measures residence obligation violation Article 75 D.Igs. 159/2011 criminal appeal inadmissibility Cassation precedent osservanza dei termini momento del reato contravvenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Secondo, invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADENGO MIRCO nato a FINALE LIGURE il 05/10/1986 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Mirco Corradengo - nel quale il difensore rileva l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in quanto le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale violate non concernono l'obbligo di soggiorno - sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Secondo, invero, la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione, integra il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, d. Igs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (si veda per tutte Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del delitto in questione con riferimento a sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il quale aveva violato la prescrizione di rincasare oltre le ore 21,00).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202