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Ordinanza — n. 15753/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal citations and lack of leniency grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Lavota's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Lavota argued for a declaration of non-responsibility under Article 129 of the Criminal Procedure Code and requested leniency under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first-degree judgment was a conviction, not a non-prosecution order, and Lavota's habitual behavior with weapons negated the requirement for particular minor severity.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging a first-instance conviction cannot invoke Article 129 of the Criminal Procedure Code, and leniency under Article 131-bis requires the offense to be of particular minor severity, which is absent when the weapon was kept in immediate access for potential use.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-responsibility declaration leniency grounds habitual weapon carrying criminal procedure code porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., e lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado.
art. 131-bis cod. pen
pen., e lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVOTA ANTONIO nato a GROTTAGLIE il 01/07/1993 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; a\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Antonio Lavota, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., e lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado. Mentre manifestamente infondata e non consentita è la seconda censura, a fronte di una motivazione nella quale si evidenzia come il comportamento di Lavota sia abituale, considerate le due condanne in materia di armi, e come a ogni modo il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., considerato che il coltello era trovato nel marsupio portato addosso da Lavata e, quindi, era conservato in un posto di facile e immediato accesso, pronto per l'uso se l'imputato si fosse deciso a utilizzarlo anche per l'offesa alla persona.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.