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Ordinanza — n. 15750/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rehashing merits without specific motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15750/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely restated arguments already reviewed by the trial judge without identifying specific flaws in the reasoning. The lower court revoked probation due to repeated violations and lack of attendance, which the appellate body deemed a valid exercise of discretionary power. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a probation revocation order is inadmissible if it fails to point out specific defects in the motivation, merely rehashing arguments already examined by the trial judge.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal lack of motivation discretionary power court costs violazione semplice della LCStr trattato di Lisbona disposizioni speciali per il Lussemburgo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARINA LEONARDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 28/07/1978 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Leonardo Lamarina a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e finisce per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito, senza l'indicazione di specifici vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato nonostante la notifica di ripetute diffide da parte del Magistrato di sorveglianza.

Lamarina, oltre a essere stato controllato in compagnia di pregiudicati, non era risultato presente nella sua abitazione nella fascia oraria prevista. Nel loro complesso, le violazioni e le informazioni acquisite sono state considerate sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire gli obiettivi di risocializzazione a causa dell'inaffidabilità del condannato. Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. :13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estrOú9Q,SiT