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Ordinanza — n. 15748/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation parole denial due to lack of concrete evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Cotogno's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cotogno challenged the denial of probation parole, arguing the lower court failed to evaluate favorable elements. The court rejected this, noting the original decision was based on concrete facts including new crimes, disciplinary sanctions, and family health issues that collectively proved the lack of necessary remorse.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation parole denial is inadmissible if it merely requests the court to re-evaluate facts already clearly established by the judge of merits without presenting new, concrete evidence capable of altering the original assessment.

Parole chiave

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probation parole denial inadmissible appeal lack of new evidence remorse assessment disciplinary sanctions court costs fine procedural review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTOGNO LUIGI nato a NETTUNO il 08/09/1979 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Luigi Cotogno a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova, oltre che sulla gravità dei reati in esecuzione e sulla personalità negativa desunta dai precedenti penali, su modifiche condotte commesse in corso di esecuzione, che avevano determinato la revoca del programma di protezione e l'applicazione di un sanzione disciplinare, sulla fragilità del processo di revisione critica a causa di problemi familiari, di salute e sulla mancata sperimentazione di permessi premio anche a causa del diniego per assenza di presupposti.

Si tratta di elementi che nel loro complesso escludono anche il ravvedimento necessario per l'ammissione del collaboratore di giustizia ai benefici. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli e a confutare quelli ritenuti di segno contrario.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaÚA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre