Criminal appeal dismissed for being specific and manifestly unfounded regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Allegretti's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Allegretti argued for the recognition of generic mitigating circumstances, but the lower court correctly noted this issue was already ruled out in the annulment judgment. The court held that such circumstances fall outside the scope of the remand trial, which is limited to applying Article 63 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, fourth comma, cod. pen.; The recognition of generic mitigating circumstances is excluded from the remand trial, which is strictly limited to the application of the sentencing rule and the consequent recalculation of the sanction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTI VINCENZO nato a BRINDISI il 24/08/1973 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Vinc:enzo Allegretti, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia aspecifica e manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esula dal giudizio di rinvio, limitato alla sola applicazione della regola di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Deve, invero, a tale riguardo, essere osservato che la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento ha dichiarato inammissibile il motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.