Ordinanza — n. 15746/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo è inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. posto che nel giudizio di appello l'imputato non aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità che pertanto si configura come "novum". Il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché, nella sostanza, sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte di appello, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare il beneficio , i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15746/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma terzo, cod. proc. pen. posto che nel giudizio di appello l'imputato non aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità che pertanto si configura come "novum". Il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché, nella sostanza, sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte di appello, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare il beneficio , i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SGAIER WAEL nato il 01/02/1990 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da Ben Sgaier Wael non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. Il primo motivo è inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. posto che nel giudizio di appello l'imputato non aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità che pertanto si configura come "novum".
2. Il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché, nella sostanza, sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte di appello, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare il beneficio , i numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi valutabili in favore dell'imputato.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presid