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Ordinanza — n. 15742/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding weapon classification and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Severino Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the classification of a locking knife as an improper weapon and the denial of a specific sentencing mitigation cause, arguing the copper wire segment was usable for injury. The court found all three grounds manifestly unfounded, noting the lower offensiveness of the act compared to lesser offenses and the judge's plausible reasoning regarding the weapon's characteristics and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 4 della I. n. 110 del 1975; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the court lacks the power to re-evaluate factual assessments or legal interpretations that are plausible and legally correct.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded improper weapon sentencing mitigation copper wire injury court costs fine Cassazione ordinanza infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della I. n. 110 del 1975
Il primo motivo è manifestamente infondato laddove contesta che Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama sia qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della I.
Art. 131-bis cod. pen.
Il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
art. 131-bis cod. pen
Il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262
Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262) e che nella specie si versa in quest'ultima ipotesi, tenuto conto delle modalità di consumazione del fatto, delle caratteristiche dell'arma e della personalità dell'imputato 3.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO SALVATORE nato a LIMBIATE il 02/11/1975 avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi dedotti da Salvatore Severino non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato laddove contesta che Il coltello a serramanico dotato di sistema di blocco della lama sia qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della I. n. 110 del 1975, e versato in fatto laddove contesta l'utilizzabilità del segmento del cavo di rame per l'offesa alla persona offesa, desunta dalle sue caratteristiche e dimensioni.

2. Il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha giustificato con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve- entità che attenua il reato (cfr. Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262) e che nella specie si versa in quest'ultima ipotesi, tenuto conto delle modalità di consumazione del fatto, delle caratteristiche dell'arma e della personalità dell'imputato 3.

Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, che, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, peraltro assai contro e prossimo al minimo edittale, la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato.

4. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore