Ordinanza — n. 15741/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI DAVIDE nato a TORINO il 27/12/1966 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la doglianza dedotta nel ricorso di Davide Masi, relativa al mancato accertamento della prescrizione della contravvenzione di cui al capo 109, comma 3, R.d. n. 773 del 1931, maturata a settembre 2021, è manifestamente infondata, in quanto in ordine alla responsabilità per detto reato si era formato il giudicato per non essere stato proposto appello, se non dal P.m. per il solo trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15741/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI DAVIDE nato a TORINO il 27/12/1966 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la doglianza dedotta nel ricorso di Davide Masi, relativa al mancato accertamento della prescrizione della contravvenzione di cui al capo 109, comma 3, R.d. n. 773 del 1931, maturata a settembre 2021, è manifestamente infondata, in quanto in ordine alla responsabilità per detto reato si era formato il giudicato per non essere stato proposto appello, se non dal P.m. per il solo trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.