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Ordinanza — n. 15737/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges evidence weight rather than structural motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marcello Coletta's cassation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's assessment of evidence weight rather than citing a structural flaw in the reasoning. The appellant argued that the court gave too much weight to prosecution documents compared to a single defense witness without justifying this choice. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment for the lower court's discretion on proof strength.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; The cassation court cannot review the substantive evaluation of evidence or the relative weight assigned to different proofs, intervening only when the motivation is structurally incomplete, logically incoherent, or contradicts specific procedural acts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of evidence weight structural motivation flaws appellate court discretion proof assessment review censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso proposto da Marcello Coletta è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 606 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso proposto da Marcello Coletta è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006
Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006
233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006
Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006
233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA MARCELLO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 17/05/1978 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che il ricorso proposto da Marcello Coletta è inammissibile poiché non è sostenuto da motivi che rientrino tra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Si tratta di censure che sono altro rispetto al vizio di motivazione; risolvendosi, invece, nella prospettazione di una alternativa valutazione della prova che si vorrebbe avallata dal giudice di legittimità. Vale ric:ordare che compito della Corte di cassazione non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla I presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con 'atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass.

Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Se2:. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso, se deduce il vizio di cui all'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., solo, e tassativamente, se denunci l'assenza totale della motivazione o la sua apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà intrinseca o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo A alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948).

2. In stridente contrasto coi richiamati principi il ricorrente lamenta l'attribuzione di maggior forza dimostrativa ad una prova dichiarativa (quella preveniente da più testi di accusa) rispetto ad un'altra (quella proveniente da un solo teste della difesa) senza neanche aggredire l'apparato giustificativo che la Corte distrettuale ha posto a fondamento di tale scelta.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende