Ordinanza — n. 15733/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARilevato che il difensore DI Thiam Papa Mor, munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15733/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM PAPA MOR nato il 04/03/1965 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che il difensore DI Thiam Papa Mor, munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto datato 23 marzo 2024 ma telematicamente depositato in data 25 settembre 2022. R 2. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore I Presidente