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Ordinanza — n. 15732/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15732/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARRA ERMAL nato il 04/07/1992 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MlLANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ermal Sharra - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali — come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15732/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MlLANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ermal Sharra - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali — come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale nuova domanda di prestazioni d'invalidità integrazione sociale congedo per motivi sociali dipendenza dall'assistenza sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHARRA ERMAL nato il 04/07/1992 avverso l'ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MlLANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ermal Sharra - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali — come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, detto Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento a) all'estrema gravità del fatto, commesso con modalità organizzate (detenzione di un rilevante quantitativo di hashish e marijuana in un capannone industriale funzionale alla coltivazione e al confezionamento), b) alla detenzione di un'arma modificata, c) al sequestro, oltre che delle sostanze e dell'arma, anche di una somma consistente di denaro (indici del fatto che il ricorrente sia ben inserito nel mondo del traffico di sostanza stupefacente), d) alla mancanza di un lavoro regolare e infine e) al pericolo di recidiva in relazione alla concessione di una misura così ampia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo