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Ordinanza — n. 15731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after lower court revoked the detention measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a specific interest in challenging the order. The lower court had already revoked the home detention measure and declared no further action necessary after the sentence ended. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked standing and did not order costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the interest in the decision ceases to exist after the filing, without resulting in a condemnation for costs or fines.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal home detention sentence completion costs exemption reintegrazione dei beneficiari di una rendita incapacità permanente di guadagno riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep.
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con ricorso per cassazione Paolo Cesarini ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale il suddetto era stato sottoposto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza dell'Il maggio 2023.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto successivamente al provvedimento impugnato in questa sede è stata emessa dal suddetto Tribunale di sorveglianza ordinanza in data 28 novembre 2023, in cui, preso atto che la detenzione domiciliare era cessata per fine pena in data 14 novembre 2023 e che, pertanto, non poteva disporsi la revoca di una misura alternativa terminata, si è revocato il suddetto provvedimento e si è dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta del Magistrato di sorveglianza di revoca della misura della detenzione domiciliare. L'interessato non ha, invero, manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione (vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

3. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859). P. Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 28 ma