Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting merits review on prescription and mitigation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mauro Devizzi's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding prescription suspension and statutory mitigation. The court held that the first ground was legally unfounded due to the application of the 'Orlando' law's suspension period, while the second and third grounds improperly sought a merits review on sentencing discretion. The fourth ground was also rejected for similarly requesting the appellate court to re-evaluate discretionary sentencing factors already decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals requesting the Supreme Court to review discretionary sentencing decisions or re-evaluate facts reserved for the court of merits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVIZZI MAURO nato a MILANO il 28/05/1996 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Rilevato che i quattro motivi dedotti da Mauro Devizzi non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché 1:rascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso il 17 giugno 2018, epoca in cui era ancora in vigore l'art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge "Orlando" n.Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, con più precisione in motivazione), nell'esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen. ha, tra l'atro statuito che:
a) la disciplina della sospensione prevista dalla legge "Orlando" al secondo comma dell'art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 Ogennaio 2020, a sua volta abrogata dalla I. n. 134/2021, il cui dies a quo è stato individuato, come detto, sempre nella data del lOgennaio 2020;
b) il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione della legge "Orlando" n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019;
c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il 17 giugno 2018, deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge "Orlando", che prevede l'aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a Devizzi (che sarebbe già maturato il 17 giugno 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo andrebbe a spirare solo in data 17 dicembre 2024. 1.2.
Il secondo ed il terzo motivo, relativi all'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen o della fattispecie 2,, ---- attenuata di cui all'art. 4, comma 3, I. 110 del 19975, non sono consentiti perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che ha giustificato la negazione del beneficio e l'invocata derubricazione con l'argomentazione, plausibile e giuridicamente corretta, che il fatto non era né di lieve né di particolare tenuità enti per il contesto di forte aggressività in cui si era sviluppato, anche a causa dello stato di ubriachezza dell'imputato, con lesioni personali all'integrità fisica di uno dei protagonisti. 1.3.
Il quarto motivo, relativo alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito perché sollecita anch'esso apprezzamenti riservati al giucie del merito che ha valorizzato glie elementi negativi già citati, oltre che la negativa condotta successiva al reato.
2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condarinail ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell