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Ordinanza — n. 15727/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15727/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI ALESSANDRO nato a CELANO il 01/04/1974 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Simonelli - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona - perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15727/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Simonelli - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona - perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese revisione in materia d'asilo misure sostitutive della carcerazione allegazioni di persecuzione contraddittorie proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONELLI ALESSANDRO nato a CELANO il 01/04/1974 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Alessandro Simonelli - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato basato su un precedente penale per armi insussistente, anzi estrapolato dal certificato di procedimenti pendenti relativi ad altra persona - perché aspecifiche, non confrontandosi con la motivazione nel suo complesso del provvedimento impugnato.

In esso, invero, si fa leva, nel rigettare la richiesta della misura alternativa più ampia e nell'accogliere quella della detenzione domiciiliare, oltre che sul curriculum criminale del suddetto (non evincibile dal solo precedente giudiziario che si assume erroneamente attribuito, ma da una serie di informazioni fornite dal RONI di Piacenza), sull'assenza di una risorsa lavorativa e di una proposta risocializzante alternativa; profili, questi ultimi, con cui il ricorso non si relazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.