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Ordinanza — n. 15726/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15726/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto Carlo Greco è inammissibile perché proposto da difensore, avv. Sara Peresson, non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15726/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sara Peresson, non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali esame di cassazione ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione censura formulata in modo carente declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CARLO nato a PALERMO 11 18/05/1957 avverso il decreto del 23/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA-cf.a.t-6-a--n.7\7iso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto Carlo Greco è inammissibile perché proposto da difensore, avv. Sara Peresson, non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

2. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità pronunciata de plano a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2