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Ordinanza — n. 15725/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer filing it was not authorized to practice before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense attorney not authorized to practice before higher courts. Although the appellant argued the appeal was improperly classified, the court held that procedural rules cannot be derogated from merely to preserve the means of appeal. Consequently, the appellant was condemned to pay court costs and a monetary fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense attorney not authorized to practice before higher courts is inadmissible de plano, and the principle of conservation of the means of appeal cannot justify derogation from formal and substantive rules governing different types of appeals.

Parole chiave

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defense attorney authorization cassation appeal inadmissibility higher courts practice procedural rules derogation monetary fine imposition diritti del detenuto censura costituzionale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CARLO nato a PALERMO il 18/05/1957 avverso il decreto del 23/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA1 dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Carlo Greco, detenuto in regime di 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di detenere un cucchiaio in legno è stato proposta impugnazione al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che l'ha correttamente qualificata come ricorso per cassazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.