Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding discretionary sentencing and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Renato Verzulli's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court denied generic mitigating circumstances due to the defendant's criminal history and lack of positive evidence, which the appellate court found sufficient. The supreme court ruled that the trial judge's discretionary evaluation of these factors was legally sound and did not require re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the discretionary denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and consistent with the principle of law, as the judge is not required to examine every statutory parameter.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERZULLI RENATO nato a PESCARA il 17/05/1955 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Renato Verzulli, relativa alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e al vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione.
Invero, la Corte di appello di L'Aquila esclude la concessione delle attenuanti generiche sulla base sia dell'assenza di elementi positivi che, soprattutto, della sussistenza di numerosi precedenti penali, a tale concessione ostativi. Osservato, pertanto, che il ricorso, col quale la difesa insiste sulla difficile condizione di vita dell'imputato e sul suo atteggiamento processuale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente„ logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.