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Ordinanza — n. 15721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for home detention as facts are within trial judge's discretion and new evidence is not shown.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Mauro Raspa's appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on home detention was a valid exercise of judicial discretion. Raspa argued for alternative measures, but the court found the trial judge's assessment of his health and social reintegration risks reasonable and not requiring new evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and Raspa was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The trial judge's assessment of a convict's health and suitability for alternative measures is a matter of merit; appeals cannot succeed by merely requesting new evaluations unless the original decision is legally flawed or based on new evidence.

Parole chiave

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home detention probationary measures judicial discretion health conditions inadmissible appeal social reintegration penal execution inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASPA MAURO nato a SAN SALVO il 29/07/1967 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.

1. Rilevato che i motivi dedotti da Mauro Raspa, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di inammissibilità perché, pur formalmente strutturati come violazione di legge, nella sostanza sollecitano nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (ex plurimis Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01).

3. Nella specie, il provvedimento impugnato, segnalando le peculiari condizioni di salute del condannato, la sua pregressa pericolosità sociale e soprattutto la mancata prospettazione di qualunque attività rieducativa utile a sperimentare la prova in cui si sostanza la misura alternativa richiesta, è pervenuto, in un'ottica di progressività trattamentale ad una soluzione logicamente ispirata a cautela, quale la concessione della detenzione domiciliare, con una valutazione che attenendo a un apprezzamento rimesso al Giudice di merito, si sottrae allo scrutinio del Giudice di legittimità.

4. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 9 ricorFente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 aprile 2024 Il Consigliere estensore