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Ordinanza — n. 15719/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints already reviewed by lower tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15719/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower tribunal ignored his lack of ties to organized crime, focusing only on his recent behavior. The court rejected this, ruling that such complaints constitute mere factual grievances already thoroughly examined and decided upon by the surveillance tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes regarding the evidence or conduct of the lower court are inadmissible as they amount to mere complaints rather than legal errors.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints surveillance tribunal organized crime ties rehabilitation failure procedural costs Cassa delle ammende cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO MICHELE nato a NOCERA INFERIORE il 17/09/1980 avverso l'ordinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Michele Cuomo (relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, per avere fatto leva solo sulla persistenza dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata senza tener conto del comportamento inframurario tenuto), non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che nei semestri per i quali si chiede la liberazione anticipata il Cuomo è stato attinto da plurime ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa e reati satellite, commessi dal 2019 fino ad ottobre 2021. Il Tribunale di sorveglianza di L'aquila fa riferimento, inoltre, alle note del RONI CC di Nocera Inferiore del 2.2.2023 e della DDA di Salerno del 6.4.2023„ confermative della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in epoca recente, tali da far ritenere il suddetto figura di primissimo piano nei territori dell'agro nocerino.

Evidenzia, infine, che lo stesso ha dimostrato di non aver aderito in maniera adeguata all'opera di rieducazione nei periodi di cui alla richiesta del beneficio penitenziario, non avendo mai collaborato con la giustizia ed anzi non avendo mai ammesso i fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo