Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15710/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Francesco Battaglia, formally withdrew the appeal after initially filing it. The procedural outcome was a dismissal of the appeal, resulting in a judgment against the appellant for the payment of court costs and a fine to the Cassa delle ammende. The court ruled this way because the withdrawal of the appeal constitutes a valid ground for inadmissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, lett. d) c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant renders the appeal inadmissible, leading to a judgment against the appellant for the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal inadmissibility of appeal procedural costs judgment Cassa delle ammende fine criminal procedure code condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. d) c.p.p.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA FRANCESCO nato a SEMINARA il 28/11/1968 avverso l'ordinanza del 28/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 4-1 Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che Francesco Battaglia, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, ha rinunciato, con successivo rituale atto, all'impugnazione. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.