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Ordinanza — n. 15708/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal execution court dismissed appeal claiming prescription extinguished final conviction due to lack of execution powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Polverino's appeal inadmissible, ruling that the execution judge lacks authority to declare prescription extinction for crimes with final conviction judgments. The appellant argued prescription occurred before the judgment became final, but the court maintained that irrevocable condemnation cannot be altered in execution proceedings without violating the principle of res judicata. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; The execution judge cannot declare the extinction of crimes by prescription when a final conviction judgment exists, as such a decision cannot be modified in execution proceedings without violating the principle of the intangibility of the criminal judgment.

Parole chiave

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criminal execution powers prescription of crimes principle of res judicata final conviction judgment inadmissible appeal esecuzione della pena abbandono del procedimento penale estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo
Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv.
01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999
285406 - 01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep.
Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995
216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv.
Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997
202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLVERINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Polverino è manifestamente infondato. Non vi è ragione per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione penale qúello di dichiarare l'estinzione per prescrizione di reati in ordine ai quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, anche se la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, nella pendenza del procedimento da essa definito. Ed infatti, la decisione di condanna irrevocabile non può essere modificata in sede esecutiva se non violando il principio di intangibilità del giudicato penale (cfr. Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01Sez. 2, n. 5496 del 17/11/1999, dep. 2000, Rv. 216350; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202529; Sez. 1, n. 3242 del 08/05/1997, Rv. 208392).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden