Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding execution incident and nullity of prior judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Abbrescia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law by rejecting an execution incident based on a lack of citation notice. The court ruled that execution judges can only verify the formal and substantive regularity of the title, excluding nullities from the prior trial, while noting the possibility of rescission under specific articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The execution judge is limited to verifying the formal and substantive regularity of the title and cannot consider nullities arising from the prior trial, except for the possibility of rescinding the res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA GENNARO nato a BARI il 11/06/1974 avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gennaro Abbrescia - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione della legge penale per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - sono, oltre che generiche e aspecifiche, manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Noia in composizione monocratica.
Invero, detto Giudice, nell'ordinanza impugnata, rileva che l'eccezione dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio non può essere sollevata con il rimedio dell'incidente di esecuzione in quanto il giudice dell'esecuzione, così come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, si deve limitare ad accertare la regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, salva restando la possibilità di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024