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Ordinanza — n. 15703/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plea bargain review limited to will, prosecutor consent, and sentencing content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding a plea bargain entered at the appellate level. The appellant argued the lower court erred in sentencing by failing to maximize generic mitigating circumstances, yet the agreed sentence already reflected this reduction. The court ruled that appeals in plea bargain cases are strictly limited to the formation of will, prosecutor consent, and the content of the judgment, excluding substantive sentencing errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals involving plea bargains, cassation is admissible only for defects regarding the party's will, the prosecutor's consent, or the judgment's content, excluding substantive sentencing errors.

Parole chiave

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plea bargain appellate review cassation admissibility limits sentencing error exclusion prosecutor consent requirement generic mitigating circumstances attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 133 cod. proc. pen.
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 599-bis cod. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 133 cod. proc. pen
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO SEBASTIAN LEONARDO nato a ROMA il 11/05/1987 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 6J--) Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Sebastian Leonardo Biondo, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente - vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen., per non avere la suddetta Corte di appello verificato, nel ratificare l'accordo intervenuto, se le circostanze attenuanti generiche dovessero essere riconosciute nella misura massima di un terzo - non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Biondo esattamente la stessa pena concordata tra le parti anche con riguardo alla misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024 I