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Ordinanza — n. 15699/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15699/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15699/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Incantalupo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nonché alle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre le circostanze attenuanti generiche, l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali, l'assenza di ravvedimento personale e di altri elementi positivamente valutabili, la pervicacia dimostrata durante l'azione di fuoco, l'intensità del dolo, la gravità del fatto (assalto armato commesso in ora centrale della giornata ed in pieno centro abitato), l'elevatissima pericolosità del soggetto, elementi considerati nel loro complesso assai più pregnanti della consegna spontanea della pistola, della rinunzia parziale ai motivi di appello, della tardiva ammissione dei fatti nonché del versamento di una esegua somma di denaro eseguito in favore della persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15699/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi circostanze aggravanti o attenuanti reato di poca entità reato istantaneo incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Incantalupo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nonché alle circostanze previste dall'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCANTALUPO GIUSEPPE nato a BITONTO il 20/09/1992 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Giuseppe Incantalupo, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio nonché alle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, posto a fondamento della decisione di negare, oltre le circostanze attenuanti generiche, l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio, i precedenti penali, l'assenza di ravvedimento personale e di altri elementi positivamente valutabili, la pervicacia dimostrata durante l'azione di fuoco, l'intensità del dolo, la gravità del fatto (assalto armato commesso in ora centrale della giornata ed in pieno centro abitato), l'elevatissima pericolosità del soggetto, elementi considerati nel loro complesso assai più pregnanti della consegna spontanea della pistola, della rinunzia parziale ai motivi di appello, della tardiva ammissione dei fatti nonché del versamento di una esegua somma di denaro eseguito in favore della persona offesa.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr