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Ordinanza — n. 15698/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15698/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINO ANDREA nato a COSENZA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Torino ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Andrea Carpino, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo al giudizio di congruità della pena e violazione di legge in sede di valutazione ed esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Carpino esattamente la stessa pena concordata tra le parti.

Parole chiave

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adeguamento della pena piano di esecuzione delle pene controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda pene condizionali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
art. 129 cod. proc. pen
pen., violazione di legge con riguardo al giudizio di congruità della pena e violazione di legge in sede di valutazione ed esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINO ANDREA nato a COSENZA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Torino ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Andrea Carpino, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo al giudizio di congruità della pena e violazione di legge in sede di valutazione ed esclusione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata a Carpino esattamente la stessa pena concordata tra le parti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202