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Ordinanza — n. 15695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal, resulting in inadmissibility and costs order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Antonio Troise, formally withdrew the appeal after filing it. The procedural outcome mandated the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury. The court ruled this way because the withdrawal of the appeal constitutes a valid ground for inadmissibility under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) c.p.p.: withdrawal of the appeal renders the cassation request inadmissible, leading to the dismissal of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation court costs order criminal procedure code state treasury fine spese di difesa sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. d) c.p.p.
Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE ANTONIO nato a NAPOLI il 03/02/1982 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che Antonio Troise, dopo avere proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, ha rinunciato, con successivo rituale atto, all'impugnazione. Rilevato che tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.