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Ordinanza — n. 15694/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaints lack specific evidence of unique criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Carmelo Mappa's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mappa argued the lower court ignored evidence of a unique criminal design, but the appellate court found his actions merely habitual offenses rather than a specific criminal plan. The court rejected these claims as generic factual complaints lacking concrete proof of a distinct criminal scheme.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding the absence of a unique criminal design are inadmissible when they constitute mere expressions of dissatisfaction without specific factual evidence distinguishing the conduct from habitual offenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal unique criminal design generic factual complaints habitual criminal conduct court costs and fine Cassazione decision procedural inadmissibility criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAPPA CARMELO nato a TARANTO il 11/07/1995 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Carmelo Mappa - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.

La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, evidenzia che: - la stessa Corte in una precedente sentenza ha affermato che fin dal marzo 2018 il Mappa era dedito ad un'abituale e professionale attività di spaccio, come attestato dai numerosi episodi criminosi ascrittigli nell'ambito di un circolo ricreativo gestito dallo stesso e dalla sua famiglia, nonostante si trovasse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari; - non risulta possibile individuare nei contegni posti in essere (commessi sia all'interno della propria abitazione che all'interno del circolo) una, seppur generica, consapevole programmazione originaria, quanto piuttosto un'espressione di una generale inclinazione a commettere illeciti penalmente sanzionati che non va confusa con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 202