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Ordinanza — n. 15691/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding denial of benefit due to voluntary conduct preventing cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dumitru Tibulac inadmissible, upholding the lower court's denial of a penitentiary benefit. The court found the applicant's claims based on the impossibility of cooperation were merely generic complaints lacking factual basis, as he voluntarily assisted criminals without dissociating from their activities. Consequently, the appeal was rejected because the applicant's voluntary conduct rendered the claimed impossibility of collaboration inapplicable under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 3 d. I. n. 162 del 2022; The incidental assessment of objective impossibility of cooperation with judicial authorities cannot be autonomously requested by the detainee, and voluntary conduct precludes the situation of impossibility or unreasonableness of collaboration.

Parole chiave

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penitentiary benefit impossibility of cooperation voluntary conduct Tribunale di sorveglianza inadmissible appeal mafia collaboration dissociative conduct cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d. I. n. 162 del 2022
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBULAC DUMITRU nato il 03/11/1990 avverso l'ordinanza del 06/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Dumitru Tibulac - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all'art. 3 d. I. n. 162 del 2022 per il mancato riconoscimento dell'impossibilità o dell'inesigibilità di utile collaborazione con l'autorità giudiziaria - perché non solo non è dato evincere alla concessione di quale beneficio penitenziario sia finalizzato l'accertamento (e sul punto si veda Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395, secondo cui in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter Ord. pen., - pur spettando al Tribunale di sorveglianza - non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale), ma perché comunque sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che: - il ricorrente non ha fornito alcun tipo di collaborazione, dichiarando di essersi trovato in un contesto criminoso senza sapere alcunché delle intenzioni dei soggetti per i quali si era prestato a fare da autista; - tuttavia, egli risulta avere assistito alla commissione dei reati commessi da quelli che, all'epoca dei fatti, erano i suoi datori di lavoro, senza porre in essere alcuna condotta dissociativa; - ciò rende poco credibile l'affermazione secondo cui lo stesso non fosse a conoscenza della mafiosità delle condotte; - i fatti oggetto di reato non sono stati ancora interamente disvelati quanto ai soggetti coinvolti, ma le dichiarazioni rese dimostrano come Tibulac, al momento delle indagini, potesse ben rivelare informazioni utili a tal fine; - nella nozione di collaborazione impossibile o inesigibile non può ricomprendersi la situazione del soggetto che versa nella impossibilità di rendere una collaborazione rilevante a causa di una condotta volontaria, come nel caso di specie.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 m