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Ordinanza — n. 15689/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding special surveillance measures and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Vinotti inadmissible, rejecting arguments about the start date of special surveillance and the lack of subjective intent. The appellate court correctly applied established jurisprudence that generic intent suffices for violating surveillance obligations and denied generic mitigating circumstances due to the defendant's prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 62-bis cod. pen.; The start of special surveillance measures is marked by decree notification, not police delivery, and generic intent suffices for violation; generic mitigating circumstances are denied when the defendant has a history of similar offenses.

Parole chiave

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special surveillance measures generic intent requirement generic mitigating circumstances criminal record impact procedural inadmissibility court costs and fines appellate review standards permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Il ricorrente continua ad opporre l'assenza dell'elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici e la serialità dlele condotte illecite.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
La richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. non è stata presa in esame difettando un presupposto processuale indispensabile ovvero la richiesta dell'interessato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello.
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici e la serialità dlele condotte illecite.
art. 545-bis cod. proc. pen
La richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16447 del 05/02/2021, Pignatelli
Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino
Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro
270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINOTTI PIETRO nato a MORTARA il 14/05/1974 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; koir

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da Pietro Vinotti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito, e laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate.

1. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio, definitamente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza decorre dalla notificazione del relativo decreto all'interessato, dovendo escludersi che abbia inizio dalla consegna della "carta precettiva" da parte degli organi di polizia (da ultimo Sez. 1, n. 16447 del 05/02/2021, Pignatelli, Rv. 281115 - 01). . 1.1. Il ricorrente continua ad opporre l'assenza dell'elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, Di Lauro, Rv. 177860/01).

2. Le censure sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite perché, nella sostanza, sollecitano, per di più in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, infatti, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., i numerosi precedenti penali, anche specifici e la serialità dlele condotte illecite. _ I — /x1 3. La richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. non è stata presa in esame difettando un presupposto processuale indispensabile ovvero la richiesta dell'interessato nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di appello.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il?! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigl