Ordinanza — n. 15686/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO GIUSEPPE nato a TROPEA il 07/02/1989 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Di Leo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 2 I. n. 895 del 1967, 62-bis e 133 cod. pen. - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15686/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO GIUSEPPE nato a TROPEA il 07/02/1989 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Di Leo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 2 I. n. 895 del 1967, 62-bis e 133 cod. pen. - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro. Invero, la Corte evidenzia che: - l'ordigno esplosivo si trovava certamente nella disponibilità di Di Leo; - ciò si evince da una serie di circostanze, quali il luogo di rinvenimento dell'ordigno, di cui il suddetto aveva le chiavi pur avendo inizialmente negato di possederle, e il fatto che egli non ha mai negato di avere la disponibilità del manufatto, affermando anzi che lo stesso gli sarebbe stato consegnato dal suocero anni prima per utilizzarlo a Capodanno, circostanza non verosimile attesa la natura esplosiva e incendiaria dell'ordigno, non avente natura di mero fuoco pirotecnico; - l'oggettiva gravità della condotta, trattandosi di un ordigno di rilevante portata distruttiva, consente di ritenere congrua la pena inflitta, atteso anche l'atteggiamento poco collaborativo del ricorrente.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20