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Ordinanza — n. 15685/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15685/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione nel merito motivi validi sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIASCO GIOVANNI nato a MANDURIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 05/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIpato ETnii-g-6-àTre.55-à-Ffi, udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da Giovanni Biasco e la sentenza impugnata.

1. Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

2. Ritenuto che, In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

3. Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen.( Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 - 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 - 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 - 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 - 01).

4. Rilevato che il ricorrente, con deduzioni generiche del tutto sganciate dalla specifica vicenda processuale, si è limitato a contestare la logicità della motivazione e la mancata esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione della pena inflitta per il reato continuato e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere