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Ordinanza — n. 15684/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15684/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rilevato che l'unico motivo proposto da Giancarlo Sulcis, pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di legge nonché di insufficienza della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, non solo aveva violato ripetutamente le prescrizioni, facendosi ripetutamente sorprendere in compagnia di pregiudicati, ma era stato, per di più, arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 perché trovato in possesso di più di 200 grammi di cocaina ed di materiale di confezionamento e di denaro contante.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 15684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di ricusazione revoca della sospensione condizionale trattamento residenziale delle dipendenze misura terapeutica dipendenza da sostanze stupefacenti collocamento per trattamento disintossicante

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULCIS GIAN CARLO nato a SAN GAVINO MONREALE il 09/05/1969 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo proposto da Giancarlo Sulcis, pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di legge nonché di insufficienza della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nel corso dell'esecuzione, non solo aveva violato ripetutamente le prescrizioni, facendosi ripetutamente sorprendere in compagnia di pregiudicati, ma era stato, per di più, arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 perché trovato in possesso di più di 200 grammi di cocaina ed di materiale di confezionamento e di denaro contante.

Ne segue logicamente che Sulcis, fin dall'inizio, non aveva aderito al programma terapeutico. Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell'efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 e da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01), ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa, strettamente funzionali alla riuscita del trattamento terapeutico (l'affidato era libero di uscire dalle 07,00 alle 22.00/23.00 di ogni giorno).

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

)91ip Dichiara inammissibile il ricorso e condannail.g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estenso