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Ordinanza — n. 15679/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15679/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Santo Maesano ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la domanda di differimento pena ex art. 147 cod. pen. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen; Ordinanza — n. 15679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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rappresentanza valida inesigibile malgrado lesioni salute diritto a un difensore modifica sostanziale dello stato di salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Santo Maesano ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la domanda di differimento pena ex art. 147 cod. pen. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.