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Ordinanza — n. 15678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for lack of special defense counsel signature per procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Paolo Buttini, argued for the review of the lower court's order, but the opposing party and the court noted the strict requirement for a special defense counsel's signature under the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the petition without examining its merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is not signed by a defense attorney inscribed on the special roll, as personal signing by the interested party does not satisfy the statutory requirement.

Parole chiave

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inadmissible de plano special defense counsel Criminal Procedure Code signature requirement Cassa delle ammende difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTINI PAOLO nato a GORO il 21/09/1970 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAL-dato avviso alle partii? udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Paolo Buttini, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024.