Italian Court dismisses appeal as generic complaints fail to address merit arguments regarding self-defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Di Matteo and Moreno inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged the conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing self-defense against arbitrary police acts. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting they did not engage with the appellate court's detailed reasoning on the lack of self-defense prerequisites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments addressing the merits; generic complaints reproducing lower court criticisms without new scrutiny are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MATTEO MASSIMO nato a TORINO il 13/07/1971 DI MATTEO ERNESTO MORENO nato a SAN SEVERO il 27/09/1990 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40913/23 Di Matteo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il