Ordinanza — n. 15593/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE LUIGI nato a FOGGIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40907/ 23 CROCE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso si presenta generico, in quanto totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (si fa riferimento al furto di una vettura ai danni di tale signora Bartolo, avvenuto nel dicembre 2011) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40907/ 23 CROCE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso si presenta generico, in quanto totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (si fa riferimento al furto di una vettura ai danni di tale signora Bartolo, avvenuto nel dicembre 2011) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE LUIGI nato a FOGGIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40907/ 23 CROCE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso si presenta generico, in quanto totalmente eccentrico rispetto al thema decidendum, riguardando un fatto ben diverso (si fa riferimento al furto di una vettura ai danni di tale signora Bartolo, avvenuto nel dicembre 2011) e non confrontandosi affatto con le argomentazioni della Corte d'appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08