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Ordinanza — n. 15591/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15591/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15591/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO COSIMO nato a TRINITAPOLI il 12/01/1963 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40896/23 SANTOVITO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15591/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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capacità di stare in giudizio motivi di cassazione indennità per il danno soggettivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione parvenza oggettiva di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO COSIMO nato a TRINITAPOLI il 12/01/1963 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40896/23 SANTOVITO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/