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Ordinanza — n. 15590/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise non-prosecution defense at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted murder but failed to specifically raise the defense of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code during the appeal phase. The court ruled that this specific legal ground was not previously deduced as a separate motive for appeal, violating the procedural requirement of Article 603, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of non-prosecution under Article 131-bis was not specifically raised as a distinct motive during the second instance proceedings.

Parole chiave

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non-prosecution defense procedural inadmissibility second instance appeal attempted murder Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente (e genericamente) sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato;
art. 385 cod. pen
40886/23 Dokaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente (e genericamente) sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOKA) FAIKEN nato il 29/10/1991 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40886/23 Dokaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente (e genericamente) sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/