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Ordinanza — n. 15589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspended sentence denial due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a suspended sentence, arguing for the non-punishability provision of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as outside its jurisdiction in remittal proceedings and noted the appellant's significant legal disvalue and lack of impartiality as valid grounds for denying the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Court of Cassation's jurisdiction in remittal proceedings is limited to verifying the prerequisites for granting a suspended sentence; appeals regarding the non-punishability provision are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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suspended sentence denial non-punishability provision Court of Cassation jurisdiction legal disvalue inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen., da annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura del ricorrente in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
40866/23 Carducci Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
40866/23 Carducci Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., da annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura del ricorrente in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI GENEROSO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 05/02/1985 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40866/23 Carducci Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., da annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura del ricorrente in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondata in quanto esulante dal perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di concedibilità della sospensione condizionale della pena; Ritenuto inoltre che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento innpeditivo della concessione del beneficio, il comportamento connotato da significativo disvalore giuridico e spregiudicatezza, tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il