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Ordinanza — n. 15587/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15587/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHETTI ALESSANDRO nato a PESCARA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo; che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 15587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo; che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente;

Parole chiave

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attenuazione della pena attitudine all'integrazione verosimiglianza dei motivi d'asilo probabilità di successo del ricorso assistenza riabilitativa allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHETTI ALESSANDRO nato a PESCARA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40859/23 MAzzoccHErri OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello e, comunque, manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che su tale punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, anche specifici e recenti, i quali ostano ad una valutazione prognostica di segno positivo; che i rilievi difensivi circa il positivo contegno del ricorrente in carcere e il percorso di riabilitazione di natura terapeutica sono stati valutati dal giudice di appello e correttamente ritenuti subvalenti rispetto alla notevole capacità a delinquere del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso