Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15586/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15586/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINI ALESSANDRO nato a LANCIANO il 26/03/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40854/23 CARLINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 3-4);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15586/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità dei fatti, trattandosi di violazione ripetuta in un breve arco temporale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivo legale d'esclusione motivi di revisione riesame del decreto espulsione esclusione del rinvio allegazioni insufficientemente motivate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
40854/23 CARLINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINI ALESSANDRO nato a LANCIANO il 26/03/1974 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40854/23 CARLINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 3-4);

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità dei fatti, trattandosi di violazione ripetuta in un breve arco temporale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis